Finanza d’impresaSettembre 2026

Cosa guarda oggi la banca quando una PMI chiede credito

Le regole europee sulla concessione dei prestiti hanno spostato l’attenzione dal bilancio dell’anno passato ai flussi di cassa dei prossimi mesi. Il Codice civile chiede la stessa cosa: budget e previsioni di tesoreria non sono più strumenti da grande impresa.

Chi ha rinnovato di recente i fidi o chiesto un nuovo finanziamento lo ha probabilmente notato: il bilancio depositato e una buona garanzia non bastano più. La banca chiede un budget, una previsione dei flussi di cassa, talvolta un piano pluriennale e una stima di che cosa accadrebbe se le vendite rallentassero. Non è l’eccesso di zelo di una singola filiale, ma l’effetto di regole europee applicate ormai da alcuni anni, che si sommano a obblighi che la legge italiana pone già a carico di chi amministra un’impresa. Capire che cosa è cambiato aiuta a presentarsi preparati e a trasformare una richiesta della banca in uno strumento di gestione.

Le regole sono cambiate, e non da ieri

Nel 2020 l’Autorità bancaria europea (EBA) ha emanato gli Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti, ai quali la Banca d’Italia ha dato attuazione come orientamenti di vigilanza con la nota n. 13 del 20 luglio 2021. Le regole riguardano i finanziamenti alle imprese di ogni dimensione, microimprese comprese. Si applicano ai nuovi prestiti dal 30 giugno 2021 e sono state poi estese progressivamente ai rapporti già in essere, con un periodo transitorio per l’adeguamento dei sistemi delle banche terminato a fine giugno 2024.

Il principio di fondo è semplice: nel valutare il merito creditizio, la banca deve dare peso a una stima realistica e sostenibile del reddito e dei flussi di cassa futuri dell’impresa, non alla garanzia disponibile. La garanzia resta importante, ma diventa una seconda linea di protezione: serve alla banca se le cose vanno male, non a giustificare il finanziamento. In pratica, un’impresa che non sa dimostrare come rimborserà il debito con la propria gestione ha oggi più difficoltà a ottenerlo, anche se offre garanzie.

Che cosa chiede la banca, in concreto

Per valutare un’impresa, gli Orientamenti indicano un insieme di informazioni che la banca dovrebbe acquisire e utilizzare: la finalità del finanziamento, il reddito e i flussi di cassa, la posizione finanziaria e gli impegni già assunti, il modello di business e l’organizzazione, i piani aziendali accompagnati da proiezioni economiche e finanziarie. La banca deve verificare che le proiezioni siano realistiche e ragionevoli; se non le ritiene attendibili, può elaborarne di proprie.

Particolare attenzione è riservata alla capacità di rimborso in condizioni meno favorevoli: che cosa succede se i ricavi calano, se i clienti pagano più tardi, se i tassi salgono. È la cosiddetta analisi di sensibilità, che un piano costruito soltanto sullo scenario migliore non supera.

Tra gli indicatori più usati c’è il DSCR (debt service coverage ratio), cioè il rapporto tra la cassa che l’impresa prevede di generare in un periodo e le rate di debito da pagare nello stesso periodo. Un valore inferiore a uno significa che i flussi della gestione non bastano a coprire il servizio del debito. Accanto al DSCR contano il livello di indebitamento, la redditività, i tempi di incasso e di pagamento. Sempre più spesso, infine, la banca raccoglie anche informazioni sugli aspetti ambientali e sociali dell’attività.

I trenta giorni che contano

Il rapporto con la banca non si esaurisce nella concessione del credito: gli stessi Orientamenti chiedono alle banche di monitorare nel continuo la posizione del cliente, con indicatori di allerta precoce. Qui entra in gioco un aspetto che molti imprenditori sottovalutano: il ritardo, anche breve, nel pagamento di una rata o uno sconfinamento sul conto corrente.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha dedicato al tema un documento nell’ottobre 2025, osservando che la soglia dei trenta giorni di scaduto ricorre in diverse regole bancarie, contabili e di vigilanza e viene applicata senza margini di valutazione. I principi contabili internazionali adottati dalle banche, ad esempio, presumono un aumento significativo del rischio di credito quando un pagamento è scaduto da oltre trenta giorni: per la banca significa accantonare di più su quella posizione, con riflessi sul costo del credito e sui rinnovi.

Oltre i novanta giorni consecutivi di arretrato scatta la classificazione in default, se l’importo supera soglie molto basse (100 o 500 euro, a seconda della classificazione del cliente) e rappresenta più dell’1% dell’esposizione verso la banca. Dal 2021 non è più possibile compensare lo scaduto con i margini disponibili su altre linee di credito, e lo stato di default permane per almeno novanta giorni dalla regolarizzazione. Una tensione di liquidità di poche settimane può quindi lasciare traccia per mesi. Anche per questo è utile consultare periodicamente i propri dati nella Centrale dei rischi, che la Banca d’Italia mette a disposizione gratuitamente.

Non solo per la banca: è un obbligo di legge

Le informazioni che la banca chiede sono, per l’imprenditore, anche un obbligo. L’art. 2086 del Codice civile impone a chi esercita l’impresa in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche per rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale; all’imprenditore individuale il Codice della crisi chiede di adottare misure idonee allo stesso scopo.

Il Codice della crisi precisa che questi assetti devono consentire di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità almeno per i dodici mesi successivi, e di cogliere alcuni segnali di allarme. Tra questi figurano le esposizioni verso banche scadute da più di sessanta giorni e gli sconfinamenti che durano da almeno sessanta giorni, se complessivamente pari ad almeno il cinque per cento delle esposizioni. Si noti la differenza di tempi: la legge colloca il segnale d’allarme a sessanta giorni, mentre la banca comincia a preoccuparsi a trenta. Un sistema di controllo che si accorge del problema solo quando scatta il segnale di legge arriva dopo la banca.

C’è poi un ulteriore collegamento. Quando la banca comunica all’impresa una variazione, una revisione o una revoca degli affidamenti, deve darne notizia anche all’organo di controllo della società (collegio sindacale o sindaco unico), se nominato. Chi ha un organo di controllo deve quindi aspettarsi che le stesse domande arrivino anche da lì.

La cassetta degli attrezzi minima

Non serve una struttura da grande azienda. Servono pochi strumenti, costruiti con metodo e aggiornati con regolarità.

  • Budget economico annuale. La previsione di ricavi, costi e margini dell’esercizio, suddivisa per mesi e approvata dall’organo amministrativo prima che l’anno cominci.
  • Budget di tesoreria scorrevole. Le entrate e le uscite di cassa attese nei dodici mesi successivi, con maggiore dettaglio sulle prime settimane, costruite a partire dagli scadenziari di clienti e fornitori, dagli stipendi, dalle imposte, dalle rate dei finanziamenti e dai canoni di leasing, e confrontate con le linee di credito disponibili. Va aggiornato a scadenze fisse, perché il suo valore sta nel guardare sempre dodici mesi avanti.
  • Consuntivi periodici e analisi degli scostamenti. Almeno ogni trimestre, il confronto tra quanto previsto e quanto realizzato, con una spiegazione delle differenze. È ciò che rende credibili le previsioni successive, agli occhi della banca e dell’imprenditore stesso.
  • Piano pluriennale. Quando si chiede un finanziamento a medio-lungo termine, un piano economico, patrimoniale e finanziario di durata coerente con quella del prestito, con ipotesi esplicite e almeno uno scenario prudente.

Per molte piccole imprese un foglio di calcolo ben impostato è sufficiente. Ciò che conta è che i numeri siano coerenti con la contabilità, che le ipotesi siano dichiarate e che qualcuno, in azienda o all’esterno, abbia il compito di aggiornarli. Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha pubblicato nel maggio 2026 un documento dedicato proprio al budget di tesoreria, utile come riferimento di metodo.

Che cosa fare nei prossimi mesi

L’ultimo trimestre è il momento naturale per mettersi in ordine: si prepara il budget del nuovo esercizio e molte banche rivedono gli affidamenti. Il primo passo è predisporre il budget 2027 includendo, oltre al conto economico, la previsione di tesoreria. Il secondo è fotografare la situazione attuale: fidi in scadenza, utilizzi, eventuali ritardi o sconfinamenti, dati della Centrale dei rischi. Il terzo è anticipare la banca, presentando i numeri prima che vengano richiesti e, se si prevede una tensione di liquidità, affrontandola con la banca prima che un ritardo superi i trenta giorni, non dopo. Infine, occorre stabilire chi aggiorna le previsioni e con quale cadenza, coinvolgendo il commercialista e, dove presente, l’organo di controllo.

Un’impresa che conosce i propri flussi dei prossimi dodici mesi negozia meglio con la banca. Soprattutto, ha il tempo di reagire quando i numeri cambiano.

Riferimenti

  • EBA, Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06) del 29 maggio 2020; Banca d’Italia, nota n. 13 del 20 luglio 2021.
  • Regolamento (UE) n. 575/2013, art. 178 (definizione di default); Banca d’Italia, comunicazioni sulla nuova definizione di default in vigore dal 1° gennaio 2021.
  • Codice civile, art. 2086, secondo comma; D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), artt. 3 e 25-decies.
  • CNDCEC – FNC, «L’informativa economico-finanziaria e la bancabilità delle PMI: indicazioni EBA-GL LOM e spunti operativi» (6 novembre 2023); «La gestione dei cash flow nella relazione con la banca: gli effetti del past due a 30 giorni» (30 ottobre 2025); «Il budget di tesoreria: principali funzioni e aspetti operativi» (19 maggio 2026).

Lo Studio assiste le imprese nella costruzione del budget economico e di tesoreria, nella preparazione della documentazione da presentare alla banca e nella verifica dell’adeguatezza degli assetti richiesti dall’art. 2086 c.c. e dal Codice della crisi.

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